Zone di Ripopolamento e Cattura
Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalla Legge Nazionale 157/92 che recita:
Art. 8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:
b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunisticaottimale per il territorio;
Dalla Legge Regionale 3/94 che recita:
Art. 16
Zone di ripopolamento e cattura
1. Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione
della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa
per l’immissione e il suo irradiamento sul territorio, in tempi e
condizioni utili all’ambientamento, fino alla ricostituzione e alla
stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.
2. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalla struttura
regionale competente in attuazione del piano faunistico venatorio
regionale, con le modalità di cui all’articolo 15, commi 3, 4, 5 e 6 su
terreni idonei alla realizzazione degli scopi di cui al comma 1 e non
suscettibili di comportare gravi danni alle produzioni agricole.
3. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la struttura
regionale competente può procedere alla costituzione coattiva o alla
modifica coattiva del perimetro delle zone di ripopolamento e cattura,
sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati.
4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è affidata agli ATC
che utilizzano in via prioritaria forme associate dei conduttori dei
fondi rustici inclusi per le necessarie attività gestionali. In assenza
di tali forme associate l’ATC costituisce, per ogni zona di
ripopolamento e cattura, una commissione di verifica e controllo
composta in misura paritetica da rappresentanti dei proprietari o
conduttori dei fondi ricompresi nelle zone e da rappresentanti dei
cacciatori designati dal comitato di gestione per lo svolgimento delle
necessarie attività ges tionali.
5. I confini delle zone di ripopolamento e cattura sono delimitati da
tabelle conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 26 recanti la
scritta “Zona di ripopolamento e cattura – Divieto di caccia”.